Prestare il certificato è pericoloso

C’è un elemento che torna spesso nelle assemblee di GastroTicino e che sta a cuore alla federazione esercenti albergatori: quello delle cosiddette “gerenze fittizie”. Proprio per attirare l’attenzione sulla situazione spesso sottovalutata del gerente che “presta” il proprio attestato e delle conseguenze cui va incontro, abbiamo intervistato l’avvocato Marco Garbani, del Servizio giuridico di GastroTicino. Ma prima di sentire le spiegazioni tecniche, anticipiamo la conclusione. Prestare il certificato è proibito e rischioso.

 
L’esperto ricorda, innanzitutto, che il gerente, se non è parimenti gestore o organo della società gestrice, soggiace al CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro). Questo ha stabilito il Tribunale federale alcuni anni or sono. “Il termine di gerente usato nel CCNL sta ad indicare in realtà il gestore ed è la conseguenza di uno sconsiderato errore di traduzione. È del resto logico che chi ha scritto il CCNL (norma federale) non aveva in mente la funzione del gerente ticinese (norma cantonale)”. Soggiacere al CCNL significa avere un salario minimo da dichiarare al fisco. E non si tratta di un salario da 3.242 franchi perché il certificato costituisce una formazione almeno equivalente secondo la cifra II dell’articolo 10 CCNL. Se poi vi sono gli anni di esperienza, ecco che il salario supera i 4.000 franchi mensili. Questa è la somma che poi va dichiarata al fisco.
Appurata la necessità di riconoscere gli stipendi del CCNL (salvo per gli organi della società gestrice o al gestore diretto), va detto che le conseguenze per il titolare del certificato sono diverse e di non poco conto. Per fugare dubbi sono inoltre a disposizione il piano del gerente secondo la LEP (legge esercizi pubblici) e il piano degli impiegati secondo il contratto collettivo.
In primo luogo si commette un reato penale – spiega Marco Garbani - presentando all’autorità un documento fittizio (il contratto di gerenza) per ottenere una prestazione. Si chiama conseguimento fraudolento di falsa attestazione (articolo 253 CPS): “Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all’originale, chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria”.
Il (finto) salario pattuito – aggiunge l’avvocato - potrebbe anche venire confiscato nel senso che, essendo provento da reato, va restituito e consegnato allo Stato. Giuridicamente il caso è analogo a quello del trafficante che deve restituire l’illecito guadagno allo Stato.
Ma torniamo al discorso delle conseguenze. “Il finto gerente – spiega il responsabile dell’Ufficio giuridico di GastroTicino - rischia poi una sospensione (articolo 69 LEP). Se poi viene condannato secondo l’articolo 253 CPS, tale gerente potrebbe anche essere impedito dall’assumere nuove gerenze (art. 27 cpv. 1 LEP)”.
 
Multe e conseguenze gravi
 
Ma le responsabilità della gerenza fittizia non si limitano a quanto sopra. Se nell’esercizio pubblico avvengono dei disordini, vi sono schiamazzi, il cibo risulta avariato, ecc. anche il gerente dovrà spiegare la situazione e difficilmente la scusa del “io in realtà non c’ero” può tornargli di soccorso. In effetti, accettando la “finta” gerenza si prende anche in considerazione questo fattore di rischio e quindi esiste almeno il dolo eventuale e quindi (almeno) la complicità.
“Se poi non vengono regolarmente compilate le notifiche degli ospiti alla polizia – aggiunge l’avv. Marco Garbani - si rischia persino di essere coinvolti in reati legati al soggiorno illegale (se non peggio se la persona è già ricercata)”.
Oltremodo il finto gerente rischia di dovere pagare di tasca propria importi fiscali e oneri sociali di non poco conto. Infatti, se la legge (cioè il CCNL) obbliga un salario minimo vi è presunzione che questo salario sia realmente percepito (in nero). Quindi verrebbe tassato per il salario minimo grazie a questa presunzione, salvo che non riesca a dimostrare (se ci riesce) che proprio quei soldi non li ha mai potuti ricevere.
Se le autorità si rimboccano le maniche, le conseguenze per il gerente che non c’è rischiano di essere grosse e fastidiose. “Lo Stato ha tutto l’interesse di procedere poiché queste violazioni portano a rimpinguare le labili Casse cantonali. Prestare il certificato? Non ne vale la pena – conclude Garbani - ed è rischioso”.